MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A decorrere dal 17 gennaio 2022, gli aspiranti al tirocinio ex art. 73 DL 69/13 (e alla borsa di studio) dovranno inserire le domande esclusivamente attraverso il nuovo applicativo raggiungibile al seguente indirizzo:
https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/
La manualistica per l'utilizzo dell'applicativo è reperibile on-line al predetto indirizzo o sul sito del Ministero di Giustizia
(https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_4_3.page sotto la voce "Come fare per").
La domanda di partecipazione allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona va pertanto effettuata secondo le suddette modalità.
REQUISITI PER PARTECIPARE
La formazione è riservata a coloro, i quali contestualmente:
- laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI
- il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura Generale della Repubblica di Ancona sarà della durata di diciotto mesi;
- durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi agli Uffici Giudicanti del distretto delle Marche, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
- per espressa previsione dell’art. 73 comma 8 del d.l. 21.6.2013 n. 69 (convertito dalla legge 9.8.2013 n. 98). "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali assicurativi".
- spetta esclusivamente al ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell’art. 73 commi 8 bis e ter del d.l. 21.6.2013 n. 69 (conv. nella legge 9.8.2013 n. 98) come modificato dall’art. 50 bis del d.l. n. 90 del 2014 (conv. nella legge n. 114 del 2014) modalità, importo e limiti dell’eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;
- lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore Generale della Repubblica anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario;
- lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle formazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione con obbligo di mantenere il segreto in quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.
Si rinvia per il dettaglio al mansionario di riferiento aggiornato, pubblicato in questo sito internet sotto la voce"DOCUMENTI DI INTERESSE" / "DOCUMENTI".
Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati ed organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.
ESITO DEL TIROCINIO
Il magistrato formatore, al termine dello stage, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.
L'esito positivo è valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
Costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.
Costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, e successive modificazioni.