Le funzioni del Magistrato della pianta organica flessibile, già Magistrato Distrettuale
Il magistrato della pianta organica flessibile è una figura istituita con la legge 13 febbraio 2001 n.48 , è prevista sia per gli uffici requirenti sia per quelli giudicanti nei vari distretti di Corte di Appello. Egli è chiamato in primis a sostituire in casi tassativi, escluse le funzioni direttive e semidirettive altri magistrati e cerca di far fronte alle assenze dei magistrati in servizio che fisiologicamente si verificano per cause diverse e che provocano significativi disservizi nella gestione dei ruoli dei procedimenti.
I casi previsti in cui si può provvedere alla sostituzione sono:
- l'aspettativa per malattia,
- l'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità,
- il congedo parentale, per gravi e documentati motivi familiari e per assistenza a familiari portatori di handicap
- la scopertura di organico in caso di non contestualità del trasferimento ed in pendenza dell'esecuzione di trasferimento già deliberato,
- la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare,
- l'esonero dalle funzioni giudiziarie per nomina a componente della commissione esaminatrice per il concorso in magistratura.
La consistenza numerica degli organici dei magistrati distrettuali, suddivisi per distretto e tra giudicanti e requirenti, viene determinata con decreto dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti ed è soggetta ad una revisione biennale sulla base degli stessi parametri.
A tale ruolo non possono essere destinati uditori giudiziari. Il C.S.M., con la Circolare 4 luglio 2003 , ha articolato le disposizioni già previste dalla legge sulla designazione dei magistrati in sostituzione, sulle ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali e sulla messa a concorso dei posti di magistrato distrettuale.
In sintesi tali disposizioni possono essere così riassunte:
- L'Ufficio di appartenenza del magistrato distrettuale è la Corte di Appello ovvero la Procura Generale del distretto. L'adozione dei provvedimenti relativi alla loro utilizzazione e alla gestione del rapporto spetta pertanto al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale se trattasi di magistrato distrettuale requirente. Sede di servizio è considerato il capoluogo del distretto di Corte di Appello e quindi per ogni destinazione diversa dalla sede di servizio e distante almeno 30 km si applica il regime ordinario in tema di missione con relativa corresponsione di indennità.
- I magistrati distrettuali devono essere utilizzati in sostituzione di magistrati assenti per i casi tassativi sopra indicati. Solo in mancanza di tali presupposti possono essere inviati in applicazione presso un ufficio del distretto o in via del tutto residuale possono essere adibiti ad attività di ausilio alle funzioni del Consiglio Giudiziario (attività che dovranno essere specificamente indicate e che non potranno ricomprendere le funzioni di verbalizzazione delle sedute e le incombenze che fanno carico al personale amministrativo).
- L'assegnazione può riguardare sia funzioni di primo grado che di appello.
- E' esclusa l'assegnazione del magistrato per sopperire ad assenze determinate da altre forme di congedi ordinari ( quali le ferie) o straordinari o a vacanze di organico.
- La necessità di una stabilità delle funzioni del magistrato distrettuale ha portato a determinare dei periodi minimi per provvedere alla sostituzione: quindici giorni per l'aspettativa per motivi di salute, un mese per i casi di congedo parentale o per motivi familiari. Le assenze per periodi più brevi dovranno essere fronteggiate mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale. Sono anche stabiliti periodi massimi di permanenza: sei mesi per l'aspettativa per motivi di salute, un anno nel caso di aspettativa per motivi di famiglia. L'assegnazione non può essere disposta per sostituire contemporaneamente più magistrati assenti.
- La designazione dei magistrati distrettuali deve seguire criteri predeterminati che devono essere indicati quando vengono formate le tabelle biennali di organizzazione degli uffici. Qualora siano previste più unità di magistrato distrettuale la scelta del magistrato da assegnare e dell'Ufficio di assegnazione dovrà avvenire sulla base di detti criteri tenendo conto delle concrete attitudini dei magistrati, favorendo,ove possibile, la corrispondenza tra la qualifica e le funzioni da svolgere, della loro anzianità di ruolo e di servizio, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità.
- La previsione di un inserimento nelle tabelle implica l'applicazione della procedura tabellare: provvedimento del Presidente della Corte di Appello o del Procuratore Generale che ha immediata efficacia, comunicazione ai magistrati interessati ed agli uffici che hanno presentato segnalazione e richiesta, deposito presso il Consiglio Giudiziario, eventuali osservazioni, parere del Consiglio Giudiziario, delibera del C.S.M.
- In caso i magistrati contemporaneamente assenti dal servizio siano in numero superiore ai magistrati distrettuali in organico la scelta dell'ufficio cui destinare il magistrato dovrà essere adeguatamente motivata e avvenire sulla base delle concrete esigenze di servizio, comparate in relazione al carico di lavoro, alle materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell'assenza. La revoca dell'assegnazione per esigenze sopravvenute (ovvero assenza di altro magistrato) è possibile solo eccezionalmente. La revoca dell'applicazione o della destinazione al Consiglio Giudiziario è possibile qualora si presenti una nuova assenza che rientri nei casi tassativi previsti dalla legge.