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19/06/2020 - Sezioni Unite 18 giugno 2020 - Disciplinare magistrati

Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza pubblicata il 18 giugno 2020 in tema di procedimenti disciplinari nei confronti di magistrati: "In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, nell’ipotesi di incolpazione avente ad oggetto una condotta consistente nella grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile ai sensi dell’art. 2, lettere a) e g) del d.lgs. n. 109 del 2006 e risoltasi nell’inosservanza della disciplina codicistica in tema di limiti temporali della custodia cautelare in carcere, o di altre misure limitative della libertà personale, è necessario, ai fini della riconduzione di tale condotta nell’ambito dell’attività interpretativa non sindacabile in sede disciplinare (con conseguente esclusione dell’illecito), accertare se le ragioni di tale condotta siano verificabili attraverso uno o più provvedimenti motivati, giustificativi del diverso computo dei termini o del superamento del limite massimo stabilito nell’art. 304, comma 6, c.p.p., anche mediante l’adesione ad un percorso ermeneutico e ad un orientamento minoritario, purché reso evidente da un percorso argomentativo valutabile ed impugnabile così come previsto dalla legge". Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza della Sezione disciplinare rilevando che essa non aveva esaminato i provvedimenti con i quali erano stati disposti i rinvii né quello, successivo alla conclusione del dibattimento, col quale era stato indicato il termine finale della durata della custodia cautelare a carico dell’imputato.